tratto da www.chiaianodiscarica.it
“La lotta dell’uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l’oblio” (Milan Kundera)
1. Tre giorni fa ho scritto un post “La monnezza del decreto”, che secondo me merita più attenzione. Nel post venivano descritti tutti i rifiuti, che secondo il decreto del 24 Maggio, dovranno essere stoccati nella cava di Chiaiano. L’art. 9 comma 2 (trovate il decreto nella sezione “Documenti”) stabilisce che nella cava potranno essere stoccati anche materiali del tipo: ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose, ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose, fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose, altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose. La discarica, pertanto, dovrebbe contenere sostanza pericolose.
2. A pag 15 della relazione del prof. Ortolani (consultabile in “Documenti”) si legge, riferendosi alla falda acquifera situata al di sotto delle cave, “L’inquinamento della falda proprio nella zona di principale ricarica idrica costituirebbe una serie minaccia per coloro che utilizzano la falda anche a chilometri di distanza”, inoltre, “la falda il cui inquinamento può incidere direttamente sulla salute dei cittadini che utilizzeranno le acque sotterranee per vari usi. I dati sintetizzati evidenziano la palese non idoneità ambientale delle cave a fossa di Chiaiaino per la realizzazione di rifiuti inquinanti”.
3. La direttiva europea 1999/31/CE del Consiglio del 26 Aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, stabilisce, nell’Allegato 1 “Requisiti generali per tutte le categorie di discariche” (pag 11), che per l’ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori: a) le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali, le vie navigabili, i bacini idrici, e le aree agricole o urbane; c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona; e) la protezione del patriminio naturale o culturale della zona. Inoltre, la discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fatturi summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.
4. Come se non bastasse, l’art. 32 della costituzione italiana sancisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...]”
Potrei continuare a lungo, credo che i quattro punti sopra descritti possano, almeno per ora, bastare.
Voglio ringraziare il dott. Paolo Plescia, ricercatore del CNR nonchè inventore del metodo THOR (Total house waste recycling - riciclaggio completo dei rifiuti domestici), che mi ha inviato la relazione dal lui scritta: “La città ideale, ovvero comunità indipendenti per l’energia, i rifiuti, la mobilità: utopia moderna o modello raggiungibile?”
Ringrazio anche Ciccio per avermi inviato la “direttiva europea 1999/31/CE” e le “Osservazioni formulate dai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli al CSM in ralzione al decreto rifiuti”. Per maggiori informazioni consultate la sezione documenti.
P.S.
Un giornalista svizzero che domenica sarà a Chiaiano mi ha chiesto di intervistare la signora ritratta nell’immagine in alto. Se qualcuno di voi la conosce mi contatti qui: staff@chiaianodiscarica.it. Grazie.




























